1. All'articolo 135 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «in seduta comune» sono soppresse;
b) al settimo comma, le parole: «aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore» sono sostituite dalle seguenti: «aventi almeno quarant'anni di età e in possesso dei diritti di elettorato attivo e passivo».